Vai al contenuto

Rischio Sanitario

Proroga fino al 20 gennaio 2020 dell’Ordinanza Sindacale n. 4/2020 contenente indicazioni per la limitazione delle emissioni materiale particolato fine PM10

Clicca sul link seguente per scaricare l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 14/01/2020

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza sindacale n. 4 del 7/01/2020 con la quale sono state adottate misure restrittive per il contenimento delle emissioni di materiale particolato fine PM10 fino al 14/01/2020;

VISTA la nota trasmessa da ARPAT in data 14/01/2020 con cui si comunica che in data 13-01-2020 nell’area ‘Valdarno Superiore’ si sono verificate le condizioni per l’attribuzione del valore 2 all’Indice di Criticità per la Qualità dell’aria secondo quanto previsto dalla Delibera n. 814 del 01-08-2016 in quanto:

  • sono stati rilevati 4 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni;
  • si prevedono 3 giorni con condizioni meteo critiche;

ATTESO che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell’atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell’inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento;

VALUTATA la necessità di garantire la salute dei cittadini e di evitare l’esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione, provvedendo al mantenimento degli interventi contingibili di modulo 2 previsti dal P.A.C. (Piano di Azione Comunale) approvato con deliberazione G.M. n. 175/2016 e stabiliti con l’ordinanza sindacale n.4 del 7/01/2020 al fine di limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento;

INTESO disporre di un periodo di tempo sufficiente a sensibilizzare in maniera efficace la cittadinanza in merito agli accorgimenti per la limitazione delle emissioni materiale particolato fine PM10.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l’articolo 50 dello stesso;

ORDINA

LA PROROGA FINO AL GIORNO 20 GENNAIO 2020 DELL’ORDINANZA N. 4/2020 CONTENENTE:

  1. il divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature e residui vegetali su tutto il territorio comunale al di sotto della quota di 300 m;
  2. l’obbligo di spegnimento di motori di veicoli in sosta prolungata in particolare per veicoli commerciali e autobus;
  3. il divieto di utilizzare biomassa (legna) in caminetti aperti per il riscaldamento domestico dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

INVITA FORTEMENTE LA CITTADINANZA

  1. a limitare l’utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l’uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (automezzi elettrici o a gas);

DISPONE

la massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;

la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT ed all’azienda USL Toscana Sud-Est;

al Comando di Polizia Municipale è demandata la verifica dell’osservanza della presente ordinanza anche tramite l’intensificazione della vigilanza;

AVVERTE

che ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

che in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, è fatta salva l’applicazione dell’art. 6550 del Codice Penale e della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili.

Montevarchi, 14/01/2020

SINDACO

CHIASSAI MARTINI SILVIA

Misure restrittive per il contenimento delle emissioni di materiale particolato fine PM10

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale n. 4/2020

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell’aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

VISTO il D. Lgs 155/2010 con il quale si stabilisce che il numero dei superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per il PM10 è pari a 35 nell’anno civile (01 gennaio – 31 dicembre);

VISTA la L.R. n. 9 del 11.02.2010 con la quale è stabilito che è di competenza comunale l’adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010”;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 1182/2015 e n. 814/2016, con i quali la Regione richiede ai comuni critici di attivare i provvedimenti contingibili con moduli di azione crescente, a seconda del valore assunto dall’Indice di Criticità (ICQA) e comunicato da ARPAT;

RICORDATO che con la Delibera n. 814/2016 la Regione ha fissato i criteri per l’attivazione degli interventi contingibili, basati sull’utilizzo di uno specifico indice di criticità (che può assumere alternativamente valore 1 o 2) calcolato in riferimento al periodo critico che va dal 1° novembre di un anno al 31 marzo dell’anno successivo e tenendo conto anche delle previsioni delle condizioni meteo, ai fini di una migliore individuazione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite di PM10 (35 superamenti annui della soglia media giornaliera di 50 microgrammi/mc);

CONSIDERATO che sulla base dei criteri di attivazione degli interventi contingibili di cui alla suddetta DGRT n. 814/2016, in caso di raggiungimento del livello di criticità 2 è prevista l’adozione di apposita ordinanza sindacale che imponga il divieto dell’accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni (dopo i 5 giorni, l’ordinanza si ripete, fino al 31 marzo, alla comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2);

RICORDATO che nel territorio comunale di Figline ed Incisa Valdarno, nell’abitato di Figline in via Morandi, è posizionata la centralina di misura dell’aria ambiente (stazione FI-FIGLINE) che monitora l’inquinante polveri sottili (PM10);

DATO ATTO CHE detta centralina costituisce la stazione di riferimento per il monitoraggio della qualità dell’aria di cui alla D.G.R. n. 1182 del 09.12.2015 per l’area di superamento denominata “Valdarno Superiore”;

ATTESO che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell’atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell’inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del 22.09.2016, con la quale è stato approvato il P.A.C. (Piano di Azione Comunale) unico a livello di area di superamento, contenente anche gli interventi contingibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti ed in particolare del materiale particolato fine PM10, individuati secondo i suddetti nuovi criteri basati sull’utilizzo dell’indice di criticità di cui alla DGRT n. 814/2016.

PRESO ATTO della segnalazione dell’agenzia ARPAT del 07.01.2020 con la quale è stato comunicato che in data 0601-2020 nell’area “Valdarno Superiore” si sono verificate le condizioni per l’attribuzione del valore 2 all’Indice di Criticità per la Qualità dell’aria (in un arco temporale complessivo di 10 gg il n. dei giorni di superamenti [ARPAT] dei 7 gg precedenti e il n. di gg con previsioni meteo critiche per la dispersione degli inquinanti [Consorzio LaMMA] nei 3 gg successivi è pari a 7);

PRESO ATTO della comunicazione REGIONE TOSCANA del 06.12.2016 con la quale è stato comunicato che a seguito del raggiungimento del livello ICQA pari a 2 nell’area “Valdarno superiore” deve essere emessa l’Ordinanza di modulo 2;

RITENUTO pertanto di dover attivare gli interventi contingibili di modulo 2 previsti dal P.A.C. approvato con deliberazione G.M. n. 175/2016;

ORDINA

DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 14 GENNAIO 2020

  1. il divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature e residui vegetali su tutto il territorio comunale al di sotto della quota di 300 m;
  2. l’obbligo di spegnimento di motori di veicoli in sosta prolungata in particolare per veicoli commerciali e autobus.
  3. a non utilizzare biomassa (legna) in caminetti aperti per il riscaldamento domestico dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

INVITA FORTEMENTE LA CITTADINANZA

  1. a limitare l’utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l’uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (automezzi elettrici o a gas);

DISPONE

la massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;

la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT ed all’azienda USL Toscana Sud-est; al Comando di Polizia Municipale è demandata la verifica dell’osservanza della presente ordinanza anche tramite l’intensificazione della vigilanza;

AVVERTE

che ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data; che in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, è fatta salva l’applicazione dell’art. 6550 del Codice Penale e della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili.

 Montevarchi,   07/01/2020

SINDACO
CHIASSAI MARTINI SILVIA