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Rischio Sanitario

Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: misure valide fino al 6 aprile

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Clicca per leggere il contenuto integrale del Decreto-Legge 12 marzo 2021, n. 29.

DPCM 2 marzo 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID-19. Le regole del nuovo DPCM, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

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Il Presidente Mario Draghi ha firmato ieri il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

Zona GIALLA

Attività consentite

  • Andare a pranzo al bar e al ristorante.
  • Prendere cibo e bevande da asporto dai bar fino alle 18 e dai ristoranti fino alle 22, oppure ordinare la consegna a domicilio.
  • Una volta al giorno, tra le 5 e le 22, due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali esercitano la potestà genitoriale, possono andare a trovare parenti e amici.
  • Andare al centro commerciale dal lunedì al venerdì.
  • Visitare un museo o una mostra dal lunedì al venerdì e, dal 27 marzo, anche il sabato e la domenica.
  • Dal 27 marzo andare al cinema o al teatro.
  • Frequentare la scuola in presenza (secondo le ordinanze regionali/comunali).
  • Andare nei centri sportivi e nei parchi.

Attività vietate

  • ​Andare al bar o al ristorante dopo le 18.
  • Prendere cibo da asporto al bar dopo le 18 e al ristorante dopo le 22.
  • Consumare il cibo o le bevande fuori dai locali.
  • Andare in palestra o in piscina.
  • Andare al cinema e a teatro prima del 27 marzo.
  • Andare a visitare un museo o una mostra di sabato o di domenica prima del 27 marzo.
  • Andare a fare acquisti in un centro commerciale il sabato, la domenica, i giorni prefestivi o festivi.
  • Organizzare una festa o parteciparvi.
  • Spostarsi in auto in più di tre persone non conviventi.

Zona ARANCIONE

Attività consentite

  • Prendere cibo da asporto al bar prima delle 18 e al ristorante prima delle 22.
  • Fare attività motoria e attività sportiva all’interno del Comune di residenza.
  • Andare fuori Comune per raggiungere la seconda casa (se non sitrova in zona rossa).
  • Andare fuori Regione per raggiungere la seconda casa (se non si trova in zona rossa).
  • Visitare parenti o amici (nel Comune) una volta al giorno in due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale.
  • Recarsi in un centro commerciale dal lunedì al venerdì.
  • Andare in tutti i negozi.
  • Andare a scuola in presenza alle superiori, seguendo i turni di DAD al 50%.

Attività vietate

  • Uscire dal proprio Comune di residenza senza motivi di lavoro, salute, urgenza.
  • Andare al bar o al ristorante.
  • Visitare un museo o una mostra.
  • Andare al cinema o al teatro.
  • Andare in palestra o in piscina.
  • Andare nei centri commerciali il sabato, la domenica, nei giorni prefestivi e festivi.
  • Organizzare una festa.
  • Fare attività sportiva o attività motoria all’aperto fuori dal proprio Comune.
  • Visitare amici e parenti più di una volta al giorno e andare in più di due adulti.
  • E’ raccomandato non ricevere in casa più di due adulti.

Zona ROSSA

Attività consentite

  • Uscire di casa soltanto per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Bisogna sempre avere l’autocertificazione.
  • Uscire dal proprio Comune di residenza per motivi di lavoro, necessità e urgenza.
  • Uscire dalla Regione di residenza per motivi di lavoro, salute e urgenza.
  • Andare al supermercato, in farmacia, all’edicola e al tabaccaio.
  • Andare nei negozi che rimangono aperti: la lista comprende numerosi esercizi commerciali. Chiusi gioiellerie e negozi di abbigliamento e calzature (tranne infanzia, che restano aperti).
  • Ordinare le consegne a domicilio.
  • Fare attività motoria e attività sportiva all’aperto nei pressi della propria abitazione.
  • Se si è separati o divorziati, uscire dal Comune o dalla Regioneper raggiungere i figli minori.

Attività vietate

  • Uscire di casa se non si ha un comprovato motivo di lavoro, salute e urgenza.
  • Uscire dal proprio Comune di residenza.
  • Uscire dalla propria Regione di residenza.
  • Andare nelle seconde case fuori dal Comune di residenza.
  • Andare nelle seconde case fuori dalla Regione di residenza.
  • Andare nei negozi di abbigliamento, calzature e in altri negozi che non vendono beni di prima necessità. I negozi di vestiti e scarpe per bambini sono aperti.
  • Visitare parenti e amici.
  • Mangiare al bar o al ristorante.
  • Andare al cinema o al teatro.
  • Andare in palestra o in piscina.

Zona BIANCA

  • Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
  • In area “bianca” non si applicano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività restrittive ad eccezione della disposizione riguardante le competizioni sportive agonistiche nazionali e i relativi allenamenti. Le attività continuano a svolgersi secondo i protocolli anti contagio.
  • Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

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